Art. 1.
(Esame di Stato).

      1. A conclusione del quinquennio di studi svolti in qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore è previsto lo svolgimento, in unica sessione, di un esame di Stato.
      2. Il diploma rilasciato con il superamento dell'esame dà diritto all'accesso all'università e agli istituti di istruzione universitaria.
      3. Gli esami di Stato si svolgono presso gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, paritari e legalmente riconosciuti, in conformità alle norme vigenti.